- INTRODOTTA DALL’ART. 6 BIS DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI
DURATA
1 giorno
DATE
22 novembre 2013
ORARIO
9-14,30
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: euro 250,00 + IVA 21% (la quota è esente da IVA se corrisposta da Enti pubblici)
L’art. 6 bis del Codice dei contratti impone che, dal 1° gennaio 2013, tutte le stazioni appaltanti verifichino in capo alle imprese partecipanti alle gare il possesso dei prescritti requisiti tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, istituita presso l’Autorità di vigilanza. Trattasi di una modifica epocale nei rapporti tra imprese e stazioni appaltanti, e tra queste e le amministrazioni certificanti, che azzera ogni forma di produzione cartacea per documentare le dichiarazioni rese, ciò in linea con i più recenti interventi del legislatore in tema di “decertificazione”. Per fronteggiare gli effetti di tale passaggio l’AVCP, oltre ad attivare la suddetta Banca dati, ne ha disciplinato l’operatività in forma graduale, iniziando dai contratti di maggior importo. In particolare: dal 1/1/2013 si avvia la fase di sperimentazione per affidamenti sopra i 20 milioni di €, mentre dal successivo 1° marzo scatta quella per tutte le gare sopra i 40mila, fase che si conclude il 1° luglio quando il sistema diviene obbligatorio per tutti (tranne che per i settori speciali e le gare interamente gestite con modalità elettroniche dove l’obbligatorietà scatterà dal 1/1/2014). In vista di tali scadenze è quindi opportuno cominciare ad impadronirsi delle logiche e del pratico funzionamento dei relativi meccanismi attraverso l’analisi delle indicazioni rese dall’AVCP con la delibera del 27/12/2012
RELATORE
Avv. Stefano de MARINIS
Avvocato amministrativista in Roma. Esperto in materia di contrattualistica pubblica
L’art. 6 bis del Codice dei contratti impone che, dal 1° gennaio 2013, tutte le stazioni appaltanti verifichino in capo alle imprese partecipanti alle gare il possesso dei prescritti requisiti tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, istituita presso l’Autorità di vigilanza. Trattasi di una modifica epocale nei rapporti tra imprese e stazioni appaltanti, e tra queste e le amministrazioni certificanti, che azzera ogni forma di produzione cartacea per documentare le dichiarazioni rese, ciò in linea con i più recenti interventi del legislatore in tema di “decertificazione”. Per fronteggiare gli effetti di tale passaggio l’AVCP, oltre ad attivare la suddetta Banca dati, ne ha disciplinato l’operatività in forma graduale, iniziando dai contratti di maggior importo. In particolare: dal 1/1/2013 si avvia la fase di sperimentazione per affidamenti sopra i 20 milioni di €, mentre dal successivo 1° marzo scatterà quella per tutte le gare sopra i 40mila, fase che si concluderà il 1° luglio quando il sistema diverrà obbligatorio per tutti (tranne che per i settori speciali e le gare interamente gestite con modalità elettroniche dove l’obbligatorietà scatterà dal 1/1/2014). In vista di tali scadenze è quindi opportuno cominciare ad impadronirsi delle logiche e del pratico funzionamento dei relativi meccanismi attraverso l’analisi delle indicazioni rese dall’AVCP con la delibera del 27/12/2012.
PROGRAMMA
La Banca dati nazionale dei contratti pubblici. I principi di funzionamento: il sistema AVCpass e la deliberazione 27/12/12; la conferma delle dichiarazioni sostitutive delle imprese; indicazioni da inserire nella documentazione di gara. I rapporti con le altre banche dati. I soggetti che possono operare nel sistema ed obblighi di registrazione: il responsabile del procedimento. I soggetti abilitati alla verifica dei requisiti: il legale rappresentante o delegato dell’operatore economico; gli altri soggetti. I requisiti oggetto di verifica: i requisiti di carattere generale e speciale; il riferimento ai soli partecipanti alla singola procedura; i criteri di pertinenza e non eccedenza; l’ambito di validità della documentazione introdotta; il fascicolo della gara; il fascicolo dell’impresa. L’apporto delle amministrazioni certificanti. L’apporto dell’AVCP: richiesta e messa a disposizione dei documenti acquisiti presso gli enti certificanti; inserimento dati; invio dei dati alle amministrazioni appaltanti; la deliberazione 22/5/13, n. 26. L’apporto degli operatori economici: registrazione; inserimento dati residuali; apposizione della firma digitale; invio. Disciplina degli atti di accesso alla documentazione di gara nell’ipotesi di contenzioso.
Dove e quando
L’attuazione della Banca dati nazionale sui contratti pubblici